REGOLAMENTO INTERNO
DELLA DIVISIONE DI CHIMICA INDUSTRIALE
DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA
(21/9/2018)
ART. 1
La Divisione ha lo scopo di riunire i cultori di Chimica Industriale favorendo la diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tale disciplina mediante pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti operanti nello stesso settore o in settori affini.
ART. 2 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
La Divisione è retta dal Presidente di Divisione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da cinque Consiglieri eletti, tra i quali vengono designati il Vice - Presidente e il Segretario -Tesoriere. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo tre consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto.
Il Presidente di Divisione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.
In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice - Presidente.
La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio.
Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi;i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.
Il Presidente della Divisione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo di spesa relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.
Il Consiglio Direttivo delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, programma i Congressi Scientifici, ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione.
ART. 3 - ASSEMBLEA
Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico della Società Chimica Italiana o della Divisione, viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Divisione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l’attività della Divisione.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo lettera, o per posta elettronica, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Divisione e comunque in misura non superiore a 10.
Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Divisione.
ART. 4 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un'Assemblea di Divisione per la definizione delle candidature per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.
Il diritto di voto e l’elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell’Assemblea in cui vengono presentate le candidature.
L'elezione del Presidente e dei consiglieri avviene per via telematica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulle schede elettroniche cui accedono, mediante credenziali, i Soci della Divisione i quali hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.
Risulta eletto il candidato che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta designato il candidato con massima anzianità di appartenenza alla Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età.
Nella lettera di trasmissione della scheda di votazione (cartacea e/o elettronica) devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - MEMBRI ADERENTI
I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta. Il diritto di voto (in assemblea) e l'elettorato (attivo e passivo) spettano ai soli membri effettivi.
ART. 6 - AMMINISTRAZIONE
Per le attività sociali la Divisione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Divisione.
Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci un supplemento di quota per l'attività della Divisione stessa.
ART. 7 - GRUPPI DI LAVORO
Su proposta dei Soci della Divisione, o per propria iniziativa, il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro specifici, di durata limitata, all'interno della Divisione stessa.
ART. 8 - GRUPPI INTERDIVISIONALI
Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente della Società Chimica Italiana la costituzione di Gruppi Interdivisionali. La costituzione ed il funzionamento di questi Gruppi sono disciplinati da appositi Regolamenti.
I Coordinatori dei Gruppi Interdivisionali partecipano, senza diritto di voto, e su invito del Presidente della Divisione, alle riunioni del Consiglio Direttivo per gli argomenti di specifico interesse.
ART. 9 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DIVISIONE
Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Divisione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.
ART. 10 -
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.